FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O
COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A

Il Consiglio Federale
– Visti i Comunicati Ufficiali nn. 168/A del 7 maggio 2013, 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4
giugno 2013;
– visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla
società U.S. SAMBENEDETTESE 1923 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a
conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed
economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato
professionistico di competenza 2013/2014, previsti dal C. U. n 168/A del 7 maggio 2013, modificato
dai Comunicati Ufficiali nn. 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013, per il seguente
motivo:
 mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00;
– vista la comunicazione in data 10 luglio 2013, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di
competenza, la società U.S. SAMBENEDETTESE 1923 S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la
mancanza del suddetto requisito prescritto per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini
dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2013/2014;
– constatato che, avverso tale decisione negativa, la società U.S. SAMBENEDETTESE 1923 S.r.l. non
ha proposto ricorso nel termine perentorio del 16 luglio 2013, ore 13:00, fissato dal C.U. n. 168/A del
7 maggio 2013;
– rilevato che, successivamente alla scadenza di detto termine, la società ha presentato in data 17 luglio
2013 un reclamo avverso l’asserito diniego opposto dalla Segreteria della COVISOC al ricevimento del
ricorso da proporsi ai sensi del Titolo IV) del citato C.U. n. 168/A, depositando in tale occasione il
ricorso e la documentazione di supporto;
– esaminati il reclamo, il ricorso, la documentazione ivi allegata, nonché le ragioni addotte dalla
reclamante;
– visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C.;
– tenuto conto, sulla scorta del suddetto parere, che la società U.S. SAMBENEDETTESE 1923 S.r.l.
non ha rispettato il termine perentorio previsto dal Titolo IV del C.U. 168/A del 7 maggio 2013 per il
deposito del ricorso e che comunque non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per ’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2013/2014, ai fini dell’ammissione al
campionato di competenza;
– su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3,
8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di respingere il reclamo, il ricorso ed ogni altra istanza della società U.S. SAMBENEDETTESE 1923
S.r.l. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2013/2014, con
conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva
2013/2014).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2013
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano
IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete