GROTTAMMARE – Un parcheggio vista mare! In data 9 luglio 2013 sono solo cinque i camper parcheggiati, e paganti, presso l’Area sosta Camper di Grottammare, gestita dal titolare Vincenzo De Gaetano che dall’anno 2011, dopo aver vinto il  bando indetto dal  Comune di Grottammare, offre il servizio di sosta e piccolo ristoro per i camperisti che raggiungono la Perla dell’Adriatico.

“Purtroppo la situazione qui è visibilissima – afferma Di Gaetano – siamo al 9 di luglio e ad oggi ho staccato solo tredici ricevute. I camper presenti sono solo cinque. Sono al secondo anno di gestione ma con le problematiche della zona non è facile e dubito che altre persone riescano a fare di meglio”.

E la problematica dell’imprenditore è visibilissima. Proprio fuori del recinto dell’attività turistica si vedono i primi camper fermi, e attrezzati, su normalissimi parcheggi, ma allo stesso tempo non c’è affisso alcun divieto di sosta che impedisca loro la sosta (cosa che invece è stata fatta nell’ampio parcheggio del Tesino Village ndr).

Di fatto il camperista, secondo la legge, ha diritto di poter compiere la sosta, che non costituisce campeggio; se l’autocaravan non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri e non occupa la sede stradale in misura eccedente, l’ingombro proprio dello stesso veicolo. Ovviamente è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e scure su strade e aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario. Al di là delle limitazioni imposte dall’articolo 185 del codice della strada, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha più volte confermato che sono illegittime le ordinanze con le quali i comuni limitano il transito o la sosta degli autocaravan per motivi non attinenti alle condizioni geometriche o strutturali delle strade.

Ecco cosa cita il codice Stradale nel dettaglio: “Art. 185. Circolazione e sosta delle auto-caravan.
1) I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

2) La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.

3) Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4) È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
5) Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

6) Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

7) Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l’uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l’istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell’àmbito dei rispettivi territori e l’apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto (Comma così modificato dall’art. 98, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

8) Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.

Di Gaetano prosegue: “Io pago un canone annuo pari a 6mila e 600 euro, ma se il comune non mi tutela, non so proprio come andare avanti. Facendo una passeggiata al porto di San Benedetto del Tronto, a un solo chilometro da qui, c’è una vera e propria area di sosta, non autorizzata ovviamente e piena di camper”.

Ma quali sono le zone predilette qui nella Riviera delle Palme? Nella mattinata del 10 luglio i camper che sostano sulla parte nord del porto –altezza stadio Ballarin – con attrezzature poste sull’asfalto: tavoli, sedie e barbecue; sono circa una quindicina, e non è dato sapersi dove sono effettuati gli scarichi fognari dei proprietari. Altro luogo dove i camperisti sono soliti fermarsi è poi l’ampio parcheggio della rotatoria Ballarin. Se durante una mattinata venissero effettuati controlli da parte delle autorità preposte, quanti di loro si troveranno nel posto giusto e nel rispetto delle norme vigenti?

In merito a questo Di Gatano prosegue: “Mi auspico che sia fatto un maggiore controllo, che si abbia la certezza che i camperisti rispettino le regole, che io sia tutelato, che la zona dove io effettuo il mio servizio turistico non sia trascurata da erbacce e sterpaglie, che siano inoltre inseriti i divieti di sosta per i camion che sono soliti fermarsi proprio davanti alla proprietà dove sto investendo tempo e denaro”.

L’attività dell’Area sosta Camper di Grottammare non è soggetta alla nuova imposta di soggiorno come da regolamento comunale. In merito a questo Il signor Vincenzo afferma: “Io sono disposto a pagarla se servisse a ottenere più controllo, il rispetto delle regole e la garanzia dei servizi per i turisti. Sono mesi che aspetto un divieto di sosta proprio qui di fronte. Siamo a metà luglio e sto ancora aspettando gli operai del Comune. Fare turismo in questo periodo non è facile, ma in questo modo è impossibile”.