MONTEPRANDONE – Non c’è solo il Vista Red ad animare la Febbre del Sabato Sera monteprandonese, con l’inusuale consiglio comunale delle ore 21. Ma anche il penultimo punto all’ordine del giorno, forse ancora più tosto almeno per le casse comunali e per i rapporti interni al consiglio: “8. Lavori di interramento condotte fognarie in c.da Spiagge. Riconoscimento debito fuori bilancio“.

Si tratta di una vera “gatta da pelare” del valore di 165 mila euro per l’amministrazione Stracci e una ulteriore situazione di frizione tra il sindaco e il suo ex assessore ai Lavori Pubblici Marino Lattanzi.

L’importo equivale alla richiesta di pagamento inoltrata dalla ditta Lupi Vincenzo per la “realizzazione dei lavori di allargamento della sede stradale presso Contrada Spiagge“, come ha scritto lo scorso luglio la stessa ditta all’amministrazione comunale, in quanto “l’amministrazione del Comune di Monteprandone, nelle persone dell’assessore Lattanzi e del direttore dei lavori ingegner Francesco Rossi (un incaricato ma non un dipendente comunale, ndr) hanno ordinato verbalmente l’esecuzione di nuove linee fognarie di acque bianche e nere (opere non previste nella gara d’appalto) approfittando del cantiere già in essere in quanto ritenute opere necessarie e dandone specifiche di modalità realizzative sempre in maniera verbale“.

Ma alle parole seguono ovviamente i fatti: lavori conclusi e fattura indirizzata al Comune di Monteprandone per un totale di 165.218 euro. Chi paga?

E qui arriva la risposta del Comune di Monteprandone. Il 30 gennaio scorso, in una lettera indirizzata al sindaco e agli assessori comunali, i responsabili dei settori II e III del Comune, Pino Cori e Gianni Irelli insieme al segretario generale, Maria Immacolata Casulli scrivono: “Il legislatore impone rigorose regole per l’assunzione di una spesa a carico dell’ente locale”, e quindi, citando il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria” .

E quindi – e qui si chiamano in causa Lattanzi e Francesco Rossi – “laddove non vengano rispettate tali regole il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.

Tutto ciò sarebbe confermato da recenti sentenze della giurisprudenza, secondo i funzionari comunali.

Di seguito una parte integrale della lettera: “In data 03.07.2012 la ditta Lupi Vincenzo s.r.l. presenta fattura n.117 del 2.7.2012 intestata a questo Comune relativa a Lavori di “realizzazione linee interrate di smaltimento acque bianche e nere e linea di adduzione acqua potabile in contrada Spiagge nel comune di Monteprandone”, dell’importo di € 136.544,00 oltre IVA al 21%.

La fattura è accompagnata da una contabilità finale dei lavori in data 22.12.2010, che riporta quale committente C.I.I.P. s.p.a.; applica prezzi e ribasso specifico, che non trovano corrispondenza né nel tariffario regionale, né in altro appalto del Comune;
Il Comune con propria nota prot. 14778 del 10.07.2012 chiede chiarimenti alla ditta, avendo riscontrato l’assenza di atti autorizzativi della spesa a riguardo (delibere, determinazioni, contratti di appalto, ecc.). La ditta con propria nota del 30.07.2012 comunica di aver effettuato i suddetti lavori in occasione della realizzazione dei lavori di allargamento della sede stradale, affidati formalmente dal Comune e dell’esecuzione di lavori di realizzazione di una linea di acquedotto, assegnati formalmente dal C.I.I.P., a seguito di “ordini verbali dell’Amministrazione del Comune di Monteprandone, nelle persone dell’Assessore Lattanzi e del Direttore dei Lavori”. La ditta dichiara di aver presentato inizialmente la contabilità al C.I.I.P., il quale ha ritenuto non fosse di sua competenza e quindi di aver presentato fattura al Comune;
l’allora Assessore con nota del 04.09.2012 nega ogni addebito, affermando di essersi limitato ad adoperarsi per la realizzazione dei suddetti lavori, prendendo contatto coi tecnici del C.I.I.P., che avrebbero dato la loro disponibilità all’esecuzione degli stessi;

il Direttore dei Lavori (Rossi, ndr), con nota del 13.09.2012 conferma la versione dell’Assessore, rammentando come la ditta abbia sottoscritto la contabilità finale dei lavori di allargamento della sede stradale, appaltati dal Comune, senza alcuna riserva. (l’art.191 del D.P.R. 207/2010 prevede la decadenza di eventuali richieste dell’appaltatore in caso di mancata sottoscrizione di riserve)”.

E dunque “ciò premesso, dai dati in possesso emerge con estrema chiarezza l’assenza di qualunque formale impegno a carico del comune; la mancanza di presentazione di riserva da parte della ditta nella sottoscrizione della contabilità finale dei lavori di allargamento della sede stradale in c.da Spiagge, appaltati dal comune, nonché la contabilità finale dei lavori di realizzazione delle condotte in oggetto presentata al comune (con l’indicazione del C.I.I.P. quale committente dei lavori di realizzazione delle condotte in oggetto, l’applicazione di prezzi e ribasso non ben definiti), confermano l’assenza di una commessa diretta da parte del comune. Si ritiene pertanto che allo stato dei fatti, non sussistano i presupposti per procedere alla liquidazione della fattura“.

Esisterebbe comunque la possibilità “di assumere direttamente a carico del comune l’obbligazione sorta anche in violazione delle norme in materia di contabilità, sulla base del decreto legislativo 342/97 (…) nel caso gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’àmbito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.

Però “devono verificarsi le seguenti condizioni: la prestazione deve rientrare nell’ambito delle funzioni e delle competenze proprie del comune. Non potrà cioè, evidentemente, essere riconosciuto come legittimo un lavoro, una fornitura o un servizio, che non rientra nelle competenze proprie dell’ente; la prestazione deve essere utile; la prestazione deve aver determinato un arricchimento per l’ente. Il riconoscimento viene fatto con una deliberazione del Consiglio Comunale, da inviare alla Procura della Corte dei Conti, per una successiva e dovuta valutazione da parte di tale organo della correttezza della procedura e dell’esistenza di eventuali responsabilità”.

Dunque il consiglio comunale di sabato si preannuncia infuocato anche a causa di questi 165 mila euro che rimbalzano tra Comune, Lattanzi e Francesco Rossi. Scrivono i tre funzionari al termine della lettera: “Il Consiglio dovrà valutare la legittimità del debito ovvero l’utilità della prestazione, la competenza dell’ente, le ragioni per cui non sono state rispettate le regole per l’assunzione di una spesa, la congruità dei prezzi, l’arricchimento effettivo di cui ha beneficiato l’ente, e quantificare la somma dovuta nei limiti del danno patito dal fornitore, quindi senza riconoscere il lucro cessante e l’utile d’impresa“.

“Tutto ciò premesso, in assenza di Vs. indicazioni a riguardo – scrivono Cori, Irelli e il segretario Casulli a sindaco e assessori – gli uffici provvederanno a dare formale riscontro alla ditta Lupi Vincenzo dell’impossibilità di liquidare la fattura“.