MONSAMPOLO DEL TRONTO – Pannelli fotovoltaici sulle nostre colline: l’avvocato Gabriella Ceneri ci scrive per alcune precisazioni in seguito alla nostra intervista al responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Monsampolo, Mario Plebani (clicca qui per leggere).

“Mi corre l’obbligo, al solo fine di integrare le informazioni per i numerosi lettori interessati al tema, di inviare alcune brevi note di replica in riferimento a quanto dichiarato dal geometra Plebani, sperando che possano essere utili ad analizzare criticamente il comportamento anche di altri Comuni in merito alle scelte autorizzatorie praticate per gli impianti fotovoltaici a terra non integrati nei campi agricoli, almeno fino all’entrata in vigore delle recentissime nuove norme che hanno innovato la disciplina in senso restrittivo (Linee Guida Nazionali attuative di cui all’art. 12 D.L.vo 387/03, e provvedimenti vari della Regione Marche).

1. La Corte Costituzionale, con sentenza del 26 marzo 2010, n. 119 è intervenuta sulle prassi di alcune Regioni, ribadendo che le procedure autorizzatorie per gli impianti fotovoltaici non integrati a terra nei campi, come previste dal D.Lvo 387/03, sono solo due: la DIA per gli impianti fino a 20 KW e l’autorizzazione unica per quelli di portata superiore, da istruirsi a cura dell’Amministrazione delegata dalla Regione (nel nostro caso la Provincia) con la procedura della conferenza di servizi. Anche a voler applicare, quindi, l’invocata delibera di giunta regionale che legittimerebbe l’uso del permesso di costruire in sostituzione dell’autorizzazione unica, emerge che nel corso dell’istruttoria il Geometra Mario Plebani abbia dovuto richiedere un nulla – osta (altra autorizzazione) alla Provincia di Ascoli Piceno per il vincolo idrogeologico al quale il territorio è sottoposto. In caso di due o più autorizzazioni si deve convocare la conferenza di servizi ( di cui alla L. 241/90 art.14) e non mi risulta che questa procedura sia stata esperita. Per approfondimenti su quanto sopra suggerisco la lettura, ai più volenterosi, di un articolo pubblicato sulla rivista Ambiente & Sviluppo n. 7/2010 http://lexambiente.it/acrobat/AMBI7Fienga.pdf, nonché di un opuscoletto diffuso dalla Provincia di Ancona proprio sugli impianti fotovoltaici http://comune.ancona.it/comune/urbanistica/edilizia/moduli/impianti_FV_prime_indicazioni_Giunta.pdf

nonché di un recentissimo articolo tecnico giuridico pubblicato in rete : http://www.cbalex.it/wp/wp-content/uploads/2010/11/2010-11-17-qe-la-girandola-della-dia.pdf

con l’accortezza di fare attenzione alla data di pubblicazione su internet.

2. La Regione Marche ha anche deliberato, con DGR.164 del 9.2.2009, che gli impianti fotovoltaici a terra non integrati in terreno agricolo, anche se inferiori a 5.000 mq di superficie radiante (come quello in questione) debbano essere sottoposti alla procedura di Verifica di assoggettamento alla V.I.A (Verifica di Impatto Ambientale) in caso di impatto cumulativo dell’impianto da autorizzare con altri limitrofi. Anche questo passaggio valutativo manca nell’istruttoria del Comune di Monsampolo. Vi allego una foto, molto eloquente sull’impatto cumulativo degli impianti fotovoltaici nel caso di Valle Cecchina … E’ stata scattata dalla strada provinciale che collega Monsampolo del Tronto alla Contrada Forola di Acquaviva Picena….a sinistra della foto vedete quello di cui ci occupiamo, 792 Kw, a destra ce n’è un altro, che è già completato e uno, più in basso, molto grande, in corso di costruzione; in alto a destra, in lontananza, si nota altro impianto. La foto ci fa anche apprezzare l’alterazione del panorama della collina, a sinistra, rispetto a quello della collina, intatta, a destra.
3. Nel difendere l’operato dell’amministrazione comunale, il Geometra Plebani confonde evidentemente le modalità di pubblicazione del permesso di costruire con la partecipazione dei controinteressati alla formazione della volontà dell’amministrazione nel procedimento. La L. 241/90 è trasversale, poiché riguarda tutti i procedimenti amministrativi, ma ahimè è spesso sconosciuta, anche dai cittadini, eppure è una legge formidabile. Suggerisco di leggere, tra gli altri, per comprendere meglio la portata applicativa della legge al caso di specie, gli artt. 1 ( principi generali dell’attività amministrativa ),6 ( compiti del responsabile del procedimento) 7 ( comunicazione di avvio del procedimento) 9 ( intervento nel procedimento) 10 ( diritti dei partecipanti), 14 specie il co 2 ( conferenza di servizi), 21 quinquies (revoca del provvedimento).

Segnalo il testo aggiornato pubblicato su altalex. com http://www.altalex.com/index.php?idnot=550.

4. Anche la giustificazione del timore dell’amministrazione comunale per l’eventuale causa di risarcimento danni da parte degli aventi diritto, in caso di diniego del permesso di costruire, è insufficiente: sempre la L. 241/90, art. 21 quinquies, prevede la possibilità per un’amministrazione di annullare un atto se non soddisfa più l’interesse pubblico sopravvenuto.

Credo e spero che ci sia ancora spazio per una riflessione in tal senso: alla luce delle norme sopravvenute, (ivi compresa la delibera del Consiglio Provinciale del 16 luglio 2010), nel rendersi conto di aver commesso un errore di valutazione sulla portata del permesso di costruire, così come rilasciato e soprattutto del dissenso della cittadinanza in merito alle scelte amministrative praticate sul fotovoltaico nei campi, in fin dei conti l’amministrazione comunale di Monsampolo dovrebbe sostenere il pagamento di un “indennizzo” alle ditte coinvolte come unica sanzione per la decisione di annullare il permesso di costruire, più che giustificata alla luce del sopravvenuto nuovo interesse pubblico. Indennizzo che viene definito in modo differente dal risarcimento del danno (vedi esproprio) e che sarebbe quantificabile ai sensi dell’art.21 quinquies L. 241/90. Indennizzo che eviterebbe anche di sborsare somme per il risarcimento del danno ai ricorrenti. Vi è, dunque, più di un motivo, per l’amministrazione comunale di Monsampolo del Tronto, per riflettere sul da farsi.