SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito pubblichiamo lo statuto dell’associazione Tifosi Pro Samb, il cui scopo è quello di affiancare la presidenza Spina attraverso forme contributive dei tifosi libere e democratiche, e poter inoltre organizzare eventi a supporto della Samb e dello sport. Nei prossimo giorni, dopo l’approvazione dell’atto costitutivo, l’associazione si presenterà pubblicamente e avrà modo di iniziare il proprio percorso.
1) L’Associazione con la denominazione di “Tifosi Pro Samb” ha sede in San Benedetto del Tronto, via Salvatore Di Giacomo 23.

2) L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone i seguenti scopi:

Promuovere, sostenere la Sambenedettese calcio e sviluppare il tifo Sportivo, nel rispetto delle norme etiche di educazione civica e sportiva, delle leggi dello stato e di osservanza delle direttive morali di comportamento.

3) Oltre ai soci fondatori, potranno essere soci dell’associazione tutti coloro che faranno richiesta al Consiglio Direttivo previo versamento di un libero contributo. I loro nomi o le sigle per gli anonimi verranno resi pubblici tramite stampa cartacea e on line.

4) La qualità di Socio si perde:

a) per dimissione

b) per radiazione (art. 24)

5) Gli Organi dell’Associazione sono:

– L’ Assemblea dei Soci

– Il Consiglio Direttivo

6) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso (anche telefonico, mezzo stampa, mail o sms), contenente l’Ordine del Giorno, il luogo e la data della convocazione, da comunicarsi ai soci almeno sette giorni prima della data di convocazione.

7) L’Assemblea Ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta l’anno, per deliberare sul rendiconto di gestione e sul preventivo dell’esercizio successivo predisposto dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria, nomina il Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei soci provvede alla scadenza del mandato degli organi direttivi alla nuova nomina mediante elezioni. L’Assemblea potrà nominare soci onorari, che non avranno diritto di voto, cittadini di prestigio per particolari benemerenze acquisite nei confronti della Sambenedettese calcio, dei suoi Tifosi e della Città di San Benedetto del Tronto.

8) L’Assemblea Straordinaria viene convocata con le stesse modalità dell’ordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci.

9) Le votazioni avvengono a maggioranza dei presenti dell’Assemblea per alzata di mano o per appello nominale o scrutinio palese da determinarsi anteriormente alla votazione stessa. Ogni socio rappresenta un voto.

10) I soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea con delega scritta da altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

11) L’Assemblea è valida se in prima convocazione sono presenti almeno il 50% dei soci effettivi e delibera con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza.

12) Prima di dichiarare validamente costituita l’Assemblea il Presidente o chi ne fa le veci deve nominare il Segretario il quale deve fare l’appello nominale dei soci iscritti e registrare i presenti.

13) Le deliberazioni devono essere riportate nell’apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

14) L’Associazione è amministrata e diretta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 Consiglieri e fino ad un massimo di 10. Il Consiglio Direttivo dovrà comunque essere composto da consiglieri in numero dispari. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni, alla scadenza i suoi componenti potranno essere rieletti. II Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Cassiere, un Segretario. I Consiglieri dell’Associazione devono sempre agire nell’interesse esclusivo dell’Associazione TIFOSI PRO SAMB.

15) Il Consiglio Direttivo ha i poteri e la gestione ordinaria e straordinaria. Promuove tutte quelle iniziative che ritiene opportune per il raggiungimento dello scopo sociale nello spirito e nel rispetto delle norme giuridiche vigenti, del presente Statuto. II Consiglio Direttivo disciplina l’attività sociali del Club, istituisce commissioni di studio, promuove dibattiti, conferenze, tavole rotonde, organizza attività sportive e ricreative. Mantiene continui contatti con la società SAMBENEDETTESE CALCIO e indirettamente con le altre realtà sportive cittadine, gestisce i fondi dell’Associazione redige alla fine di ogni anno sportivo il rendiconto di Cassa, il piano di attività ed il preventivo di gestione dell’anno successivo. Ogni spesa di qualunque tipo sarà preventivamente comunicata ai soci attraverso l’informazione on line con un anticipo di sette giorni.

16) Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione nei confronti di terzi, riunisce il Consiglio Direttivo e coadiuvato da esso provvede all’attività. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente vengono dallo stesso delegate temporaneamente, in tutto o in parte, al Vice Presidente.

17) Il Segretario ha responsabilità della tenuta del libro dei soci, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, cura tutti gli atti di segreteria dell’Associazione.

18) Il Tesoriere gestisce tutta l’attività finanziaria dell’Associazione e risponde direttamente al Consiglio direttivo.

19) Il Consiglio Direttivo deve essere riunito dal Presidente almeno ogni sei mesi o anche a seguito di richiesta scritta avanzata al Presidente da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

20) Il socio che in qualunque momento intenda recedere liberamente dall’associazione, ne fa richiesta scritta, il Consiglio direttivo ne prende atto immediatamente e provvede alla restituzione della quota versata al netto delle spese alla data di recesso.

21) In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne assume la carica svolgendo atti ordinari e si obbliga a convocare l’assemblea entro quindici giorni dalle dimissioni per eleggere il nuovo Presidente.

In caso di dimissioni congiunte di Presidente e Vice Presidente, le veci per l’ordinaria amministrazione vengono assunte dal consigliere più anziano d’età il quale convoca immediatamente l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e Vice Presidente.

22) Il Presidente viene autorizzato a svolgere ed eseguire in nome e per conto dell’Associazione tutte le operazioni amministrative e finanziarie, aperture di c/c su base attiva, firmare titoli di credito, ad accettare pagamenti, a quietanzare fatture.

23)Il Presidente può autorizzare, a seguito di verbale Assemblea, il Vice Presidente o il Tesoriere alla firma di titoli di credito o quietanze sempre in nome e per conto dell’Associazione.

24) I provvedimenti disciplinari a seguito dei quali avviene la perdita della condizione di socio sono:

a) La Radiazione

La Radiazione viene adottata nei confronti del socio che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente L’Associazione, oppure fomenti dissidi fra i soci. La decisione di radiazione dovrà essere presa dal Consiglio Direttivo con il sistema della maggioranza (75%), con votazione segreta. La stessa decisione viene portata a conoscenza del socio il quale con la ricevuta del versamento si vedrà restituita la cifra versata, al netto delle spese sostenute e già condivise in precedenza dal socio stesso, in misura proporzionale sulla quota di sua pertinenza rispetto al totale delle quote.

25) II patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi dei soci; i fautori di donazioni o lasciti elargiti per il conseguimento degli scopi statutari e da ogni altro contributo legittimamente acquisito sono considerati soci a tutti gli effetti. Nei casi di perdita della qualità di socio per qualsiasi causa, si farà luogo al rimborso della quota al netto delle spese precedentemente avallate come da articolo 20. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’ Associazione, a meno che l’erogazione sia fatta, a titolo di liberalità, in favore di ONLUS o di associazioni di volontariato equiparate, con l’approvazione dei soci che intendono rimanere tali. Qualunque disponibilità di cassa sarà sempre impiegata per la realizzazione delle finalità statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse. E’ fatto divieto di perseguire finalità diverse da quelle indicate nell’art. 2 o da quelle ad esse connesse.