SAN BENEDETTO DEL TRONTO – «Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio». L’articolo 71 della legge Finanziaria in discussione in Parlamento contiene norme molto stringenti per i corsi di laurea che si svolgono in città diverse dalla sede centrale dell’ateneo (leggi il testo in formato pdf nei documenti allegati). A meno di modifiche dell’ultima ora, per ospitare la sede decentrata di un ateneo gli enti pubblici e privati di una città dovranno affrontare un impegno economico non indifferente e prolungato per almeno venti anni.

La sede sambenedettese della facoltà di economia dell’università di Ancona è un caso che rientra pienamente nella tipologia prevista dall’articolo 71.

Il comma 2 prescrive infatti la stipula di convenzioni fra le università e gli enti locali pubblici e privati che abbiano una durata di almeno venti anni e che assicurino il funzionamento dell’attività accademica in termini di risorse finanziarie, strumentali ed edilizie.

Attualmente esistono almeno 250 richieste di emendamenti per questa bozza di Finanziaria; pare che ci sia anche un emendamento relativo a questo articolo, che escluderebbe dall’obbligo di convenzioni i corsi di laurea decentrati espressione di una facoltà che ha sede nella medesima città. Un esempio di questo tipo riguarda la Facoltà di Architettura di Ascoli, che ha sede nel capoluogo piceno anche se fa parte dell’ateneo di Camerino.

La mancanza di fondi per la ricerca si nota anche leggendo il comma 1, che fino al 2009 proibisce alle università statali e private di istituire corsi di laurea e facoltà in città diverse dalla sede dell’ateneo.