SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Attraverso la sentenza che è stata depositata il 30 giugno 2006, il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ha respinto il ricorso proposto nel 2002 dalla S.n.c. “Filippo Calabresi e C.” nei confronti del Comune di San Benedetto. Con tale ricorso la famiglia Calabresi ha inteso impugnare la decisione presa a fine 2001 dal Dirigente del settore assetto del territorio, con la quale il Comune negava la concessione edilizia per la realizzazione di un residence all’interno dell’area adibita a parcheggio dell’hotel Calabresi.
L’area in questione apparteneva originariamente al demanio statale ma dagli anni ’60 in poi fu data prima in concessione e poi in affitto ai Calabresi, che la acquisirono mediante asta pubblica il 12 ottobre del 2000. Il Piano Regolatore (Prg)del 1985 ne modificò la destinazione da zona di verde privato a zona residenziale di completamento B1. Il Comune in seguito ha negato l’autorizzazione a costruire nel parcheggio perchè si sarebbe trattato sostanzialmente di un illeggittimo aumento di volumetria. Illeggittimo in forza dell’articolo 30 delle norme attuative del Prg vigente, secondo cui l’area non è utilizzabile per aumenti di volume dato che si deve computare nella verifica volumetrica anche il complesso dell’hotel già esistente.

Il ricorso della famiglia Calabresi contestava un presunto eccesso di potere derivante da una “erronea individuazione dei presupposti” e da una destinazione pertinenziale “non negoziale”. Il fatto che il parcheggio sia stato individuato dal Prg come una pertinenza dell’albergo, insomma, sarebbe irrilevante una volta che la sua destinazione urbanistica fosse stata cambiata in residenziale di completamento. Sostanzialmente, inferivano i Calabresi, se il Comune avesse voluto escludere l’edificazione dell’area avrebbe potuto benissimo conservare la sua iniziale destinazione di verde privato. Pertanto con il ricorso si chiedeva che il Comune risarcisse i danni causati alla famiglia Calabresi per l’illeggittima negazione della concessione edilizia.

La decisione del Tar di Ancona ha invece messo l’accento sul fatto che, a causa della sua quarantennale destinazione a parcheggio, l’area può certamente essere considerata come una pertinenza dell’albergo sotto il profilo oggettivo e sotto il profilo soggettivo, “anche in mancanza di un precedente e formale atto di asservimento in tal senso da parte del Demanio statale” e “a prescindere dalle precedenti vicende urbanistiche e concessorie”. Per il Tar, dunque, il Comune si è giustamente appellato all’articolo 59 del regolamento edilizio comunale, per il quale “l’area pertinente a costruzioni eseguite o autorizzate non può essere computata per il rilascio di altre concessioni quando ciò sia in contrasto con gli indici o le caratteristiche urbanistiche di zona”.