SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito riportiamo integralmente il verbale della Lega di serie C in cui si rende nota la decisione del Giudice Sportivo di respingere il reclamo presentato dalla Samb in merito all’episodio che ha caratterizzato il pre-partita di Napoli.

“Il Giudice Sportivo
– letti gli atti ufficiali e il reclamo proposto dalla società Sambenedettese in ordine alla regolarità della gara in oggetto
– verificata la ritualità del gravame e la propria competenza
osserva
– emerge con incontestata chiarezza dagli atti ufficiali di gara, e segnatamente dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, che i sostenitori locali davano luogo prima durante e al termine della gara al lancio di alcuni petardi, uno dei quali indirizzato senza conseguenze verso il settore avversario, di bottiglie di plastica semipiene senza colpire ed l’accensione di qualche fumogeno e bengala.
– La tifoseria ospite veniva segnalata per l’esplosione di un petardo nel proprio settore senza alcuna conseguenza conosciuta.
– Nei termini e con le modalità di rito la Sambenedettese calcio proponeva reclamo chiedendo che questo Giudice Sportivo deliberasse la sanzione sportiva della perdita dell’incontro a carico della società campana ed in via più gradata disponesse la ripetizione della gara.
– A sostegno del gravame, la società reclamante faceva riferimento a presunti, pregressi comportamenti di dirigenti campani volti a “condizionare l’ambiente�? e riferiva di un episodio violento verificatosi precedentemente all’arrivo della comitiva ospite all’impianto sportivo, tutto attribuibile ad un gruppo di sostenitori locali.
– Di questi si diceva che in prossimità dello stadio avrebbero accerchiato il pullman nel contempo gridando minacce nei confronti della comitiva, altresì lanciando contro lo stesso diversi sassi e bottiglie.
– Si sosteneva inoltre che il veicolo aveva riportato consistenti danni e che schegge di vetri infranti avevano colpito il Presidente della società ed un calciatore.
– Tanto premesso la società reclamante rimarcava che i fatti descritti avevano provocato turbamento dei calciatori, deliberatamente intimoriti appena prima l’inizio dell’incontro; quando gli spettatori si rendevano protagonisti del lancio di numerosi petardi e “bombe carta�?.
– Si concludeva sottolineando quanto gli episodi avessero inciso sullo svolgimento della gara in conseguenza della asserita menomazione del potenziale psicofisico della compagine, impegnata in una gara di primario interesse.
– Con propria memoria tempestivamente inoltrata la società Napoli Soccer contestava la fondatezza delle asserzioni formulate dalla reclamante, segnalando che nessun calciatore a questa riferibile aveva neppur mostrato fastidi o menomazioni, che dei fatti descritti nessun ufficiale di gara o addetto federale era stato messo a parte, che il calciatore che si diceva raggiunto dai frammenti di vero nulla aveva denunciato e si era regolarmente schierato in campo essendo risultato ordinariamente impegnato fino al termine della partita.
– Quanto all’esplosione dei petardi se ne segnalava la sicura ininfluenza posto che i fatti si erano verificati in zone lontane dal terreno di gioco e dai protagonisti della gara.
– Concludeva la società partenopea sollecitando questo Giudice Sportivo a rigettare le richieste formulate con il proposto gravame
– Il quale deve ritenersi incontrovertibilmente privo di fondamento.
– Giuste precise ed inderogabili disposizioni codicistiche, il Giudice Sportivo deve fare esclusivo riferimento agli atti ufficiali di gara tassativamente elencati nell’art. 31 del C.G.S.
– Da essi emergono esclusivamente i fatti descritti nella prima parte di questo provvedimento, non risultando alcun evento che sia anche solo teoricamente valutabile ai fini e per gli effetti di cui all’art. 12 del C.G.S.
– Nulla descrivono gli ufficiali di gara e gli altri addetti federali che possa avere prodotto effetti tali su singoli o sull’intera squadra marchigiana che possa lasciar ipotizzare un irregolare svolgimento della gara, ovvero condizioni psicofisiche compromesse da condotte di sicura rilevanza intimidatoria e violenta.
– Neppure ai suddetti fini sono da considerare le esplosioni di petardi ed i lanci come sopra dettagliatamente descritti.
– Quanto al calciatore Martini Marco che si assume “colpito�? (ma non ferito) da qualche frammento di vetro, è sufficiente che si rimarchi come risulti dal referto arbitrale che è stato normalmente schierato, portando a termine la gara.
– Non sussistono, in definitiva, ragioni di sorta che possono giustificare l’accoglimento del gravame, dovendosi – per contro – sanzionare entrambe le società in ordine alle condotte rispettivamente attribuite ai propri sostenitori come in dispositivo.
– Tutto ciò premesso,

delibera
– di respingere il reclamo proposto dalla S.S.Sambenedettese Calcio, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Napoli Soccer 2 – Sambenedettese 0)
– di infliggere alla Società Napoli Soccer l’ammenda di € 3.200,00
– di infliggere alla Società Sambenedettese l’ammenda di € 500, 00.
– La tassa va addebitata”.