GROTTAMMARE – *Qual è il problema? L’utilizzo del lascito oppure la polemica con la Regione in vista delle prossime elezioni?
Nonostante la perplessità del consigliere regionale Guido Castelli di Alleanza nazionale, continuo a meravigliarmi della chiamata in causa del comune di Grottammare a proposito dell’Istituzione Povera Costante Maria.
Conosciamo benissimo i passi che portarono alla modifica dello statuto dell’istituzione, in merito alla quale si espresse il Consiglio comunale, avallandone la richiesta, in virtù delle norme che lo consentivano. Non ci è nota, come invece afferma l’avvocato Guido Castelli, la questione relativa ai bilanci della Costante Maria. Non è vero che il Comune di Grottammare avallava i bilanci dell’istituzione, che, invece erano verificati dal Coreco provinciale, prima, e regionale, poi, appunto perché ente soggetto a controllo secondo i dettami della legge Crispi.
Ricordo, quindi, ancora una volta, al consigliere avvocato Castelli, che l’articolo 1 della Legge Crispi stabilisce che sono “Istituzioni pubbliche di beneficenza tutte le opere pie ed ogni altro ente morale che abbiano in tutto o in parte fini di assistenza ai poveri e/o di educazione, istruzione, avviamento a professioni, arti o mestieri, o di miglioramento morale ed economico“; poi che il R.D. n. 99/1891, esecutivo della Legge Crispi, ribadisce come siano Istituzioni pubbliche di beneficenza tutte le istituzioni dei tipi sopra menzionati che abbiano già ottenuto riconoscimento formale al momento dell’attuazione della medesima legge.
E la Costante Maria, proprio come riporta, solo in questo caso correttamente, l’avvocato Castelli, fa parte di questo gruppo in quanto riconosciuta ente morale con decreto reale già dal 1880, cioè dieci anni prima della Legge Crispi, su proposta del Ministero dell’Interno, udito il parere del Consiglio di Stato. E qui riporto stralcio di un parere espresso dall’avvocato Massimo Ortenzi nel 1993, parere richiesto dall’istituzione stessa ai fini della modifica dello statuto: ‘…essendo già dal 1880 formalmente riconosciuta ente morale, come tale rientra automaticamente nel disposto dell’articolo 1 della legge 6972/1890… L’Istituzione Costante Maria è Ipab fin dal 1890’.
Non vedo altresì nessuna anomalia nella procedura che ha regolato la modifica allo statuto. L’esigenza di un mutamento del fine istituzionale risiede nella necessità di renderlo più rispondente ai bisogni attuali di assistenza e beneficenza, come previsto dall’art. 70 della legge 6972/1890. Per quanto concerne la procedura, essa fu regolata dalla legge regionale del 5/11/1988 n. 43, che all’art. 10, punto 2/a stabilisce che spetta alla Regione curare l’adempimento delle funzioni amministrative relative (tra l’altro) alle modifiche istituzionali e statutarie (quale è la trasformazione del fine ex art. 70 Legge Crispi) delle Ipab che operano nell’ambito regionale.
E’ sicuramente giunto il momento di chiudere questa stucchevole commedia, ogni atto è avvenuto nel totale rispetto delle normative vigenti. Non siamo disponibili ad avallare gratuite polemiche sulla stampa. Ognuno può, se possiede argomenti validi, agire nelle sedi opportune per verificare la legittimità di atti e procedimenti.
*Luigi Merli, Sindaco di Grottammare
(Altri articoli: i sei articoli del 1994
I tentativi di modifica dello statuto del 1993 e del 1998).