Entrato definitivamente in vigore il 1° maggio di quest’anno dopo aver ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, il decreto legislativo che disciplina il settore dei beni culturali e paesaggistici, meglio noto come “codice Urbani�?, dal nome del ministro proponente, suscita non poche critiche e perplessità. Critiche e perplessità che sono immancabilmente riaffiorate nel seminario sulla promozione dei beni culturali. Come noto il nuovo testo, nell’attribuire allo Stato il compito della tutela, riconosce agli enti territoriali – Regioni, Comuni e Province – la competenza esclusiva della tutela di manoscritti, documenti, carteggi, libri, stampe ed incisioni che non appartengono allo Stato, mentre, per quanto riguarda la valorizzazione, riafferma la competenza concorrente Stato-Regioni sancita dalla nuova formulazione dell’art.117 della Costituzione.
Se da una parte, è apprezzabile la volontà del legislatore di affrontare in maniera organica e snellire le procedure amministrative in una materia così complessa e articolata, dall’altra è innegabile che la riforma ribadisce e consolida gli aspetti centralistici della normativa sui beni culturali attualmente in vigore, come si evince chiaramente dalla stessa riorganizzazione delle strutture del ministero, attraverso la riduzione del ruolo delle Soprintendenze e il potenziamento del ruolo delle direzioni generali. Né il codice, che pure è nato dalla necessità di aggiornare l’ormai superato approccio legislativo al patrimonio culturale, sembra cogliere il vero elemento di modernità che contraddistingue le più avanzate esperienze realizzate in questi anni, tese a privilegiare la sperimentazione di forme di gestione del patrimonio che ne incrementino la fruizione. In conclusione, la rigidità del codice Urbani limita – è stato concordemente affermato – l’esercizio della cooperazione tra gli enti locali per promuovere e valorizzare il patrimonio del territorio.