FIRENZE – La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti di Serie C ha comminato 2 punti di penalizzazione al Sora. Riportiamo qui di seguito le parti salienti del testo pubblicato oggi pomeriggio dal segretario di Lega e dal presidente Mario Macalli:
“Su deferimento della Presidenza della Lega è stata contestata alla società A.S. Sora S.r.l. la violazione dell’art. 1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto n.13 del Comunicato Ufficiale n.180 del 3 Maggio 2004, per non aver fornito, nel termine prescritto, le seguenti garanzie bancarie a causa dello splafonamento del budget tipo per singolo contratto (€ 62.000,00 per la Serie C1) in dipendenza di stipulazione di accordi con i tesserati di seguito indicati :
per l’importo di € 45.487,00 per l’accordo col calciatore Ripa Francesco:
per l’importo di € 65.195,00 per l’accordo col calciatore Cristian Cimarelli;
per l’importo di € 84.300,00 per l’accordo col calciatore Patrizio Billio;
per l’importo di € 36.383,00 per l’accordo col calciatore Mirko Taccola;
per l’importo di € 51.750,00 per l’accordo col calciatore Paolo Zaccagnini. […]
La Commissione, dopo aver attentamente vagliato la documentazione in proprio possesso, ritiene che le posizioni dei calciatori Ripa e Cimarelli possano ritenersi regolarizzate con adempimenti successivi alle prime contestazioni della Lega, come esattamente evidenziato e dimostrato dalla Società.
Non altrettanto si rileva nelle posizioni dei calciatori Brillio, Zaccagnini e Taccola, tanto che per gli stessi è poi intervenuta la rescissione d’autorità dei relativi contratti. Nè appare apprezzabile la tesi difensiva circa il valore equipollente dei crediti vantati presso la Lega o di precedenti fidejussioni, in quanto la normativa emanata con il C.U. n. 168/A del 30.4.2004 richiede una garanzia autonoma e finalizzata alla copertura di uno specifico rischio, del tutto indipendente dalla situazione finanziaria contingente della Società ovvero dalla esistenza di altre garanzie prestate per scopi diversi, anche se non utilizzate.
Pertanto, la Commissione ritiene accertata la responsabilità della società A.S. Sora S.r.l. per la violazione contestata nel deferimento in oggetto relativamente alle posizioni innanzi esaminate e nei limiti evidenziati, ritenendola quindi sanzionabile a norma dell’art.8 comma 2° Codice di Giustizia Sportiva.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere alla società A.S. Sora S.r.l. la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso�?.
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