PROPOSTE SUI CANONI DEMANIALI DELLE F.I.BA Regionale Marche Scaturite dalla negativa valutazione della proposta congiunta dei sindacati di categoria
A- La questione dei canoni
Il canone demaniale deve essere – e rimanere – lo strumento di calcolo il più congruo e più vicino alla realtà delle varie tipologie di strutture e di attività che si possono svolgere sul Demanio Marittimo. Il canone demaniale, infatti, deve quasi misurare e definire, in modo sintetico ed aritmetico, le molteplici diversità riscontrabili negli 8.000 km di costa italiana, come previsto dalla legge 494 del 1993 adottata con D.M. n. 342 del 1998, (già modificata con l’art.10 legge 88/01 garantendoci certezza nella continuità di gestione delle nostre imprese) ha differenziato le spiagge in tre categorie: cat. A alta valenza, cat.B normale valenza, cat. C minore valenza turistica
Volendo, potremmo aggiungere, quale proposta della F.I.BA., un’ulteriore categoria, la cat.D, da attribuire alle spiagge ancora da utilizzare ai fini turistici oppure a quelle che non sono disciplinate da strumenti urbanistici che consentano di sviluppare il settore e di dare certezze di continuità all’impresa turistico-balneare.
B- Il problema delle aree scoperte
Inoltre è necessario introdurre nuovi parametri per le aree scoperte. Occorrerebbe infatti diversificare ulteriormente l’arenile denominato dalla legge come “area scoperta�?, distinguendo quella destinata a servizi a pagamento e quindi remunerativa (come la posa ombrelloni) da quella non remunerativa perché destinata a servizi gratuiti o di libero accesso (con un canone demaniale pari ad un decimo di quello fissato per le aree scoperte, come ad esempio già previsto dall’articolo 39 comma 2 del Codice della Navigazione e riportato nella legge 494/93).
La mancata distinzione fra queste due tipologie di aree scoperte, così come sopra descritte, determina, in effetti, una conseguenza decisamente negativa sulla formazione del canone demaniale, perché sostanzialmente prive di reddito e con pesanti oneri di mantenimento.
Alcune di queste stesse aree, aperte al pubblico, soprattutto se adeguatamente attrezzate potrebbero ulteriormente qualificare la nostra offerta turistica balneare sempre più soggetta a una concorrenza globalizzata. Alcuni esempi di impiego di queste aree, da destinare comunque ad uso gratuito: parcheggi, giochi per bambini, attrezzature sportive rimuovibili, verde attrezzato, strutture per adeguamento e superamento delle barriere architettoniche, pinete e infine aree non utilizzate perché in eccesso, ma comunque con libero transito delle persone.
Questa richiesta si ritiene necessaria soprattutto per le grandi concessioni demaniali e per quelle che annualmente si vedono aumentare la profondità dell’arenile per l’effetto opposto dell’erosione marina, senza nessuna possibilità di renderle produttive.
Questo nuovo metodo di calcolo delle superfici potrebbe, a condizioni predeterminate, risultare più equo ed omogeneo.
C – Riduzioni tariffarie
La legge 494, inoltre, prevede ulteriori abbattimenti tariffari per quanti operano sul demanio marittimo, in caso di fenomeni ambientali, climatici, ecologici o di calamità naturali, frequenti sulla fascia marina che possano compromettere l’effettivo godimento della concessione demaniale: in questo caso il canone viene ridotto in proporzione ai danni accertati, con l’applicazione di tariffe percentualmente.
La legge sopra citata prevede anche che il canone possa essere calcolato in base all’effettivo uso dell’area in concessione, se il periodo di utilizzazione è inferiore all’anno, pur ché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa, come previsto dall’art.03 comma 4.
Importantissima, infine, la retrocessione nella tab. C. (con tariffe ulteriormente ridotte) per la definizione dell’ammontare del canone, se il concessionario di spiaggia consente l’accesso gratuito all’arenile, ovvero offra gratuitamente i servizi generali.
Come si evince, la legge 494/93 è una buona legge, molto vicina alla diverse e varie realtà che si sono sviluppate, in qualche modo, sugli arenili dati a noi in concessione.
D – Le strutture
Oggi questa “buona legge�? diversifica il canone secondo quanto è stato concesso di realizzare in strutture, sia di facile che di difficile rimozione oppure in pertinenze demaniali disciplinati dai regolamenti comunali concordati con le Capitanerie di Porto.
Però, da quando e dove sono in vigore i piani regolatori di spiaggia (strumenti urbanistici totalmente diversi che variano secondo le locali Amministrazioni Comunali, ma anche secondo le tendenze politiche di queste e sul tutto il territorio nazionale), tutto è cambiato e non in modo uniforme: perché sulle strutture edificate in aree in concessione mentre alcuni Piani danno diverse e corpose possibilità di sviluppo in altre zone, invece, anche confinanti, vietano tutto (o quasi tutto) quello che ad altri è invece consentito.
Oltretutto c’è un altro criterio di valutazione della concessione demaniale, quello delle valenze turistiche delle spiagge, dove insistono queste strutture.
Come possiamo pensare che un’area al centro della città e ad alto valore commerciale possa avere un valore uguale a quella posta in periferia? Come possiamo pensare che un’area edificabile possa essere considerata dello stesso valore se gli indici volumetrici realizzabili sono totalmente diversi? Come possiamo pensare che una precaria struttura di facile rimozione possa essere equiparata ad un’altra di difficile rimozione, anche se non acquisita dallo Stato?.
La legge 494, per tutti questi motivi, determina in modo più semplice l’applicazione di un giusto canone, tenendo ben conto delle reali potenzialità di sviluppo dell’impresa turistica balneare.
Perché è vero che gli investimenti li facciamo noi, ma è anche sicuramente vero che essi vengono fatti soprattutto in base alle capacità ed al valore dell’area in concessione, accertato e verificato a seconda delle diverse località e delle possibilità di sfruttamento strutturale e commerciale. E’ assurdo pensare che queste aree debbano avere tutte lo stesso valore ai fini della determinazione di un equo canone demaniale.
E- Le sanatorie
E’, poi, altrettanto assurdo chiedere la sanatoria degli abusi fatti sugli arenili, anche se essi siano stati di diverso peso strutturale, oppure per le occupazioni abusive di tratti di arenile. (Come proposto da alcuni sindacati di categoria)
Queste situazioni irregolari, che hanno rappresentato per anni la più intollerabile concorrenza sleale nei confronti del nostro lavoro, non possono diventare regolari con un colpo di spugna, con una bacchetta magica messa all’improvviso da noi sulle loro mani, per poter risolvere problemi di abusi con il più grave degli abusi: dare loro l’opportunità di farci ulteriormente concorrenza con il mancato pagamento di quanto è stato realizzato. No alle sanatorie, si hai piani regolatori di spiaggia che debbono predisporre i Comuni,su indicazioni delle Regioni ,che consento strutture ed attrezzature di diversa natura per poter sviluppare vere ed riconosciute imprese turistiche,che dovranno dare certezze e garanzie di continuità al nostro lavoro.
Questa soluzione, che è stata prospettata talmente perversa che dà la possibilità di non pagare le stesse opere abusive, applicando un unico parametro – addirittura quello di area scoperta – anche alle strutture che vi siano state costruite sopra, del tutto abusivamente e senza tenere conto di tutti i parametri che vengono invece applicati agli operatori coscienti e ligi alle disposizioni, così come previste dalla legge 494/93.
Ma non basta. hanno fatto ancora di più e di peggio, hanno proposto una sperequazione di trattamento e aliquote diverse e parametri diversi per le grandi concessioni demaniali,queste aree, che faremo risultare tutte scoperte, pagheranno a seconda dell’estensione, dell’ampiezza in metri quadrati, ovvero chi più ne ha meno paga, un concetto che già conoscevo e che non è mai stato nella mente di quanti fino ad oggi hanno creduto nel Sindacato.
Spero che questi importanti problemi e queste riflessioni riportino l’attenzione di tutti sulle reali esigenze della categoria e che si torni, al più presto, a fare veramente sindacato capaci di rappresentare le esigenze di tutti noi, di tutti gli operatori che vivono spesso sottoposti a vessazioni di ogni tipo per mancanza di regole certe che noi abbiamo l’obbligo di ricercare e possibilmente far applicare, senza nessuna penalizzazione per noi e per i nostri associati.
F- Una buona legge c’è!!! Facciamola rispettare!!!
Facciamola rispettare da quelle Regioni che non hanno ancora adottato una disciplina, dettata dalla legge, che prevedeva la classificazione delle valenze turistiche delle spiagge. Sono le stesse Regioni che sono responsabili di quanto sta avvenendo in materia di canoni demaniali, e sono proprio loro a dover essere eventualmente penalizzate dalla mancata e giusta applicazione della 494.
E soprattutto non dobbiamo essere noi a risolvere il problema “cassa�? dello Stato, proponendo (proprio noi!) addirittura aumenti sostanziali, che mettono in crisi il sistema turistico balneare e le nostre attività, bisognose invece di interventi finanziari sostanziosi per continuare a competere, mentre dovremmo chiedere proprio il blocco, per alcuni anni, dei canoni demaniali attuali, non come un regalo, ma come incentivo alla riqualificazione delle nostre strutture ricettive balneari, per un recupero della competitività turistica nazionale ed estera. E’ una richiesta che potrebbe, a prima vista, essere considerata scandalosa, ma non lo è. Non è forse il turismo, e quello balneare in particolare, uno dei settori da incentivare e da incrementare?
G-Conclusioni
Per concludere, voglio ricordare l’art. 6 comma 2 della 494. Perché oggi è motivo di grandi discussioni all’interno delle Regioni che chiedono un ritorno di una quota parte in percentuale del canone demaniale alle Regioni stesse, per la gestione del demanio marittimo. Questa possibilità, come abbiamo visto, nella legge già esiste, se le Regioni l’avessero attivata nel modo giusto applicando le valenze ed i criteri riportate dalla legge stessa.
Alle Regioni, a decorrere dal 1 gennaio 1995, sarebbero state devoluti i maggiori gettiti derivanti dalla riscossione dei canoni (di cui all’articolo 4) rispetto a quelli già previsti nel bilancio pluriennale dello Stato.
Pertanto, proponiamo:
∑ Che la Conferenza Stato-Regioni stabilisca l’importo da incassare dai canoni demaniali
∑ Che l’importo venga ripartito per km di balneabile
∑ Che le Regioni introitano le somme destinandole alla salvaguardia delle coste e alla gestione amministrativa del demanio
Per chiudere mi chiedo,come è possibile vanificare una legge come la 494 da noi portata avanti, ampiamente discussa a tutti i livelli, resa congrua e giusta per gli interessi della categoria da noi rappresentata, che oggi, dopo la sua applicazione (anche se in solo poche Regioni) ha dato degli ottimi risultati, con la possibilità di ulteriori margini di aggiustamento, proprio quelli che ho illustrato all’inizio di questo documento.
Oggi, non dobbiamo buttare tutto all’aria,
29.10.2004
Il Presidente
Giuseppe Ricci