CONVENZIONE

Tra il Comune di San Benedetto del Tronto e la S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO srl per la gestione e l’uso, in concessione, dello Stadio Comunale “ Riviera delle Palme “

L’anno 2003 il giorno___ del mese di _________ tra il Comune di San.Benedetto del Tronto, rappresentato dal Dirigente Affari Generali, Attività Culturali, Sportive e Turistiche dott. Pontuti Nino nato a Colonnella il 2.8.1949 e residente per la carica che riveste in Viale De Gasperi presso la sede municipale, il quale agisce nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo , giuste designazioni di attribuzione di gestione dei dirigenti conferite dallo Statuto Comunale

E

La S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. rappresentata dal Sig. ________________ ,in qualità di __________________ della menzionata Società , nato a _______________

e residente in__________________ via ______________ C.F. __________________

si stipula la seguente convenzione per l’affidamento in gestione ed uso dello Stadio Comunale denominato “Riviera delle Palme “ sito in S.Benedetto del Tronto viale dello Sport , giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.____ del _________esecutiva .

ART. 1 Oggetto della convenzione

L’Amministrazione Comunale affida , in concessione, alla S.S. Sambenedettese Calcio srl la gestione e l’uso dello Stadio Riviera delle Palme , di proprietà comunale e nello stato di fatto attuale, come da allegata piantina , per lo svolgimento dell’attività calcistica di campionato, di coppe e per tutte le manifestazioni che la F.I.G.C. e le Federazioni Internazionali (FIFA , UEFA) dovesse stabilire nonché per lo svolgimento di tutti gli allenamenti . Le manifestazioni extracalcistiche, ancorché organizzate da predetta Società calcistica , dovranno comunque essere autorizzate con atto della Giunta Municipale. Nell’oggetto della presente convenzione viene compreso l’uso dei locali ed impianti tutti esistenti nella struttura , indicati nell’allegata piantina e nello stato di fatto attuale, per lo svolgimento delle attività sportive ed amministrative della Società medesima , con esclusione di quanto previsto all’art. 4 .

ART. 2 AGIBILITA’ DELL’ IMPIANTO

In ordine alla capienza dello Stadio ed alla sua agibilità , l’Amministrazione Comunale si obbliga ad effettuare l’iter procedurale e di legge nonché le opere necessarie per ottenere il nulla-osta all’agibilità , anche provvisoria, fino ad una capienza di n.10.200 spettatori. Ogni eventuale ed ulteriore intervento da eseguirsi per l’aumento provvisorio di predetta capienza o per ulteriori interventi richiesti dalle autorità competenti, questi s’intendono ad esclusivo carico ed onere della S.S. Sambenedettese Calcio Srl.

ART. 3 DURATA della CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) e decorre dall’inizio della stagione calcistica 2003-2004 fino al termine della stagione calcistica 2005-2006. Qualunque mutamento della proprietà (patrimonio sociale) o delle quote sociali della Società medesima dovrà essere comunicato all’Amministrazione Comunale che dovrà adottare , a riguardo, apposito provvedimento di accettazione. In caso di mancata accettazione , la convenzione s’intende risolta di diritto. E’ vietata la cessione della presente convenzione.

ART. 4 RISERVA D’USO

La SS. Sambenedettese Calcio Srl si obbliga a consentire che venga concesso l’uso dell’impianto alle altre Società sportive , nel rispetto delle tariffe stabilite dalla Amministrazione , fatta eccezione delle porzioni dell’impianto destinati ad uffici amministrativi della Società, compatibilmente con i propri impegni calcistici ed alle condizioni di ottimale fruibilità del terreno di gioco e previo nulla osta che pervenga dalla Giunta Municipale . Parimenti dovranno essere riservate a favore dell’Amministrazione n.15 giorni (quindici) all’anno per l’utilizzo di manifestazioni promosse dall’ente ( n. 5 nel periodo invernale , n.3 nel periodo primaverile e n. 7 al termine della stagione calcistica), tenuto conto in ogni caso della compatibilità , della disponibilità e praticabilità del complesso sportivo e degli impegni calcistici della SS. Sambenedettese Calcio Srl. Per tali utilizzi , dovrà essere data comunicazione preventiva alla Società almeno due mesi prima della data prevista per l’evento.

ART. 5 SERVIZI ANNESSI

L’Amministrazione Comunale concede alla Società predetta la facoltà di gestire i Servizi Bar annessi allo stadio anche mediante affidamento a terzi.

ART. 6 RESPONSABILITA’

Tutte le responsabilità penali e civili che possono derivare dall’affidamento in concessione dell’intero complesso durante le partite ufficiali di campionato, di coppa , amichevoli , nazionali ed europee , ivi compresi gli allenamenti o le manifestazioni sportive promosse dalla Società medesima ,gravano esclusivamente sulla SS.Sambenedettese Calcio Srl., che solleva espressamente il Comune di San Benedetto del Tronto da responsabilità per danni nei confronti di terzi causati in occasione della permanenza presso l’impianto Stadio Riviera Delle Palme, fatta eccezione per le iniziative gestite direttamente dall’Ente e di cui all’art.4 o da altre Associazioni sportive autorizzate.

ART. 7 POLIZZA ASSICURATIVA

E’ fatto obbligo alla SS. Sambenedettese Calcio Srl. di stipulare a proprie spese una polizza assicurativa in favore dell’Ente per incidenti e/o danni arrecati alle strutture dell’impianto che si dovessero verificare durante l’affidamento dello Stadio ed una ulteriore polizza assicurativa per responsabilità civili a favore degli spettatori frequentanti detto impianto oltre che degli atleti e calciatori, dirigenti, tecnici, arbitri e personale di servizio , a copertura di danni che dovessero derivare agli stessi in occasione della loro permanenza presso l’impianto medesimo , fatta eccezione per le iniziative richieste e/o autorizzate dal Comune anche ad altre società.

Il tutto secondo massimali distinti come segue: euro 3.000.000 per danni alle strutture, euro 3.000.000 per danni alla persona, euro 1.550.000 per danni alle cose�?.

ART. 8 ONERI DI MANUTENZIONE

Sono a carico dell’Amministrazione Comunale soltanto gli oneri di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’impianto nel suo complesso purchè non determinati da colpa grave della Società calcistica citata. In particolare :

– Tutti gli interventi di straordinaria manutenzione relativi alle strutture murarie , agli impianti elettrici e termici ;

– Tutti gli interventi atti ad assicurare l’agibilità dell’impianto nei limiti di quanto previsto dall’art. 2, delle strutture portanti, della recinzione perimetrale per quanto si riferisce alle misure atte ad evitare l’ingresso/uscita e comunque il passaggio di persone non autorizzate.

L’Amministrazione Comunale eseguirà i lavori relativi alla messa a norma del complesso ed alle manutenzioni straordinarie, attuandoli con le procedure di legge per l’esecuzione delle opere pubbliche .

– La S.S. Sambenedettese Calcio Srl espressamente dichiara di essere a conoscenza dei progetti relativi alla messa a norma del complesso sportivo, i quali saranno attuati dal Comune di San Benedetto del Tronto mediante le procedure di legge per l’esecuzione dei lavori pubblici.

– La S.S. Sambenedettese Calcio Srl si obbliga con la presente convenzione a mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale , entro 10 giorni dalla richiesta , che dovrà essere fatta per iscritto anche a mezzo fax , la struttura e le aree dell’impianto che di volta in volta saranno interessate dagli interventi previsti nel progetto esecutivo dei lavori, senza aver nulla a pretendere dal Comune di San Benedetto del Tronto. La presente clausola si intende espressamente e specificamente approvata dalle parti contraenti ai sensi dell’art. 1341 c.c. e per gli effetti viene specificamente ed espressamente approvata e sottoscritta. Il mancato adempimento agli obblighi pattuiti con la presente clausola da parte della S.S. Sambenedettese Calcio Srl comporterà la risoluzione anticipata della presente convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Restano a carico dell’Amministrazione Comunale tutti gli oneri connessi alla sicurezza e le opere necessarie a garantire l’uso della struttura contemporaneamente all’impianto di cantiere , organizzando il cantiere medesimo ed il calendario delle lavorazioni previste di concerto con la Società SS. Sambenedettese Srl al fine di consentire il regolare svolgimento del campionato di calcio di serie C1 per il triennio di validità della presente convenzione. Sono invece ad esclusivo carico della SS. Sambenedettese Calcio Srl. tutti gli oneri derivanti dalle utenze di consumo e gli oneri di manutenzione ordinaria descritti nell’allegato A rispettivamente ai punti 1,2,3,4,5,6,7.

ART. 9 SCUOLA DI CALCIO E ANZIANI

La SS. Sambenedettese Calcio Srl. dovrà a concedere annualmente n.10 (dieci) iscrizioni gratuite per la frequenza di corsi relativi alla Scuola di Calcio cittadina promossi dalla Società medesima , a favore di bambini di età compresa tra i 6 e 10 anni appartenenti a fasce disagiate o non abbienti. I nominativi degli interessati verranno forniti dall’Amministrazione all’apertura dell’attività formativa-calcistica. La Società s’impegna inoltre a praticare agli anziani di età superiore a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini uno sconto pari al 30% sull’importo del biglietto di accesso allo Stadio e sugli abbonamenti annuali.

Resta inoltre convenuto tra le parti che la SS.Sambenedettese Calcio Srl. metterà annualmente a disposizione dell’Amministrazione Comunale n.50 abbonamenti, come individuati nell’allegato B.

ART. 10 CONTRIBUTO FINANZIARIO

A partire dalla data di stipula della presente convenzione , in considerazione dei positivi risvolti all’immagine della città di San Benedetto del Tronto e degli indubbi buoni effetti pubblicitari a beneficio della stessa città prodotti dall’attività sportiva della SS. Sambenedettese Calcio srl , l’Ente Comunale concede un contributo annuale di sostegno alla SS. Sambenedettese Calcio Srl pari ad euro 100.000 (diconsi euro centomila). Tale contributo sarà erogato con determinazione del Dirigente del Settore competente il quale potrà disporre altresì , su richiesta motivata della Società , anticipazioni sulle erogazioni in quattro rate trimestrali costanti posticipate scadenti rispettivamente il 15 Dicembre , il 15 Marzo , il 15 giugno , il 15 Settembre.

ART. 11 CONDIZIONI PER L’INTERVENTO

L’erogazione dell’intervento annuale di cui all’art.10 è corrisposta alla Società calcistica a condizione che : a) la SS. Sambenedettese Calcio Srl rimanga nella categoria calcistica denominata “serie C1�?; nel caso di cambio di categoria calcistica, la presente convenzione s’intende risolta di diritto; b) la SS.Sambenedettese Calcio Srl. si obbliga a promuovere presso lo Stadio Riviera delle Palme, senza alcun onere a carico dell’Ente, la città di San Benedetto del Tronto mediante cartellonistica pubblicitaria (dimensioni m.1,50 x mt.8,00) presso lo Stadio Riviera delle Palme e pubblicità fonica (concordata tra le parti) da effettuarsi presso gli stadi di Catania e Perugia in occasione di tutti gli incontri calcistici .

ART. 12 DIVIETO DI MODIFICA

La SS. Sambenedettese Calcio Srl non può apportare all’impianto alcuna modifica senza la preventiva autorizzazione degli uffici comunali competenti.

ART. 13 CANONE DI CONCESSIONE e PUBBLICITA’

La SS.Sambenedettese Calcio Srl. è tenuta a versare a favore del Comune, a titolo di canone concessorio, una percentuale sugli incassi percepiti dalla Società per tutte le partite disputate nello impianto – Stadio Riviera Delle Palme pari al 2.5% di detto incasso , al netto della sola spesa per la SIAE. Tali conteggi dovranno essere effettuati e contabilizzati trimestralmente con versamenti posticipati con bonifico a favore della Tesoreria Comunale di S.Benedetto del Tr. , previo invio agli uffici comunali di ragioneria del relativo rendiconto , supportato da idonea documentazione, entro e non oltre la prima decade successiva alla scadenza del trimestre . In caso di ritardato pagamento di quanto sopra indicato , la Società è tenuta a corrispondere al Comune gli interessi di mora a decorrere dal 16° giorno successivo alle scadenze convenute nella misura percentuale corrisposta dal Comune stesso al proprio tesoriere sulle anticipazioni di cassa.

Per quanto attiene alla pubblicità , il Comune di S.Benedetto del Tronto cede alla Società calcistica tutti i diritti relativi alla gestione della pubblicità acustica e visiva interna al campo per tutta la durata del contratto e consente inoltre alla SS.Sambenedettese Calcio Srl. , nell’ambito della gestione autonoma e diretta della pubblicità , di usufruire anche degli spazi esterni al campo da gioco ma interni alla recinzione perimetrale nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 14 CAUZIONE

La cauzione da prestarsi dalla SS.Sambenedettese Calcio Srl. a garanzia degli introiti indicati all’art. 11 è determinata nella somma di euro 2.600 , riferita ad ogni anno. Questa potrà essere costituita , oltre che in numerario ,da polizza fideiussoria assicurativa o bancaria rilasciata dagli Istituti allo scopo abilitati che preveda espressamente le clausole della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e del pagamento , entro 15 giorni ,�? a semplice richiesta�?.

ART. 15 FACOLTA’ DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. CONTROLLI.

L’Ente Comunale , qualora sopraggiungano importanti e valide motivazioni di interesse pubblico, può recedere dal presente contratto, senza che la controparte possa opporsi e chiedere alcun tipo di risarcimento e/o indennizzo . Il Comune potrà esercitare tale facoltà con comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare con anticipo minimo di 15 giorni, evitando di creare situazioni di difficoltà ineliminabili alla controparte interessata. E’ in ogni caso prevista , ai sensi dell’art.1456 c.c., la risoluzione del presente contratto qualora una delle parti non adempia tempestivamente e regolarmente a tutte le obbligazioni a proprio carico previste dalle varie clausole nello stesso contenute. La risoluzione ha effetto con comunicazione inviata dalla parte non inadempiente alla parte inadempiente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di ricevimento della comunicazione di cui sopra è considerata come data di scadenza finale a tutti gli effetti previsti dalla presente convenzione.

Relativamente ai controlli, l’Ente potrà in qualsiasi momento, con semplice preavviso, tramite i propri tecnici, verificare lo stato e la manutenzione dell’impianto accedendo all’interno dello stesso .

ART. 16 ADEGUAMENTO CONVENZIONE

Le parti s’impegnano ad adeguare la presente convenzione , con atto aggiuntivo , nel caso in cui la Regione Marche ex art.90 comma 25 legge 27.12.2002 n.289 dovesse approvare criteri tali da comportare modifiche sostanziali alla Convenzione medesima. La presente clausola s’intende espressamente e specificamente approvata dalle parti contraenti ai sensi dell’art.1341 C.C. e per gli effetti viene specificamente ed espressamente approvata e sottoscritta.

ART. 17 SPESE e FORO COMPETENTE

Tutte le spese , nessuna esclusa ed eccettuata , relative alla stipula e registrazione del presente atto sono a carico della SS. Sambendettese Calcio Srl.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere circa l’applicazione della presente convenzione , le parti di comune accordo eleggono competente il Foro di Ascoli Piceno. Resta comunque inteso che la presente convenzione s’intende risolta qualora una delle parti venga meno agli obblighi previsti.

Il presente atto consta di n.6 (sei) pagine più allegati A e B e di esso è stata data lettura alle parti , le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà , dichiarano di accettarlo .

Per il Comune di San Benedetto del Tronto

Il Dirigente

Per la SS. Sambenedettese Calcio Srl.

Si approva espressamente e specificamente quanto previsto dagli artt. 3 ,8 , 11 , 13 , 14 , 15 , 16 e 17 della presente convenzione e le clausole in essi contenute.

Per la S.S. Sambenedettese Calcio Srl

San Benedetto del Tronto lì