SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Colpo di scena. Il Tar accoglie il ricorso del Popolo della Libertà in merito al Consiglio Comunale del 30 novembre scorso, convocato con meno di ventiquattr’ore d’anticipo, come previsto dal regolamento.

In quell’assise – svolta grazie al presidente Marco Calvaresi, che garantì il numero legale – si andò ad approvare l’assestamento di Bilancio 2013. Va inoltre segnalato che il provvedimento della mini-Imu fu figlio proprio delle decisioni assunte in quella seduta.

“Le conseguenze di tale lesione – si legge nella sentenza numero 70 del 2014 – non si limitano al piano politico ma, incidendo sull’investitura dell’organo collegiale riunito per deliberare, hanno riflessi anche sui provvedimenti amministrativi. In particolare l’irregolarità della notifica dell’avviso di convocazione impedisce di considerare validamente costituito il collegio, circostanza da cui deriva l’illegittimità della deliberazione impugnata. Non è inoltre possibile fare uso della prova di resistenza per stabilire se l’esito delle votazioni sarebbe stato diverso con la presenza del consigliere che ha subito la convocazione irregolare (Tar Lombardia Brescia 21.1.2011 n. 134). Infine, non può essere riconosciuto alcun effetto sanante alla partecipazione alla seduta di alcuni dei consiglieri ricorrenti. Va premesso che, da quanto riportato nell’impugnata deliberazione, tra i ricorrenti, i consiglieri Tassotti e Gabrielli risultano assenti per tutta la seduta, mentre i consiglieri Assenti, Piunti e Ruggieri si sono presentati alla seduta con la votazione di una pregiudiziale, presentata dal Sig. Piunti di non discussione dell’integrazione del giorno, proprio per il mancato rispetto del termine di 24 ore. Il Consiglio Comunale ha ritenuto di non votare a favore della pregiudiziale (va rilevato che l’art. 80 c. 4 del Regolamento prevede la possibilità, per il Consiglio Comunale, di posticipare di 24 ore anche le sedute urgenti regolarmente convocate). Dopo il voto negativo i ricorrenti citati sono usciti dall’aula, come risulta dal verbale della seduta, non partecipando alla votazione finale, per cui appare evidente la loro presenza al solo fine di fare rilevare l’irregolare convocazione del Consiglio, con la violazione del termine di preavviso previsto per la convocazione della seduta urgente. Valgono quindi le regole generali per cui il consigliere comunale è legittimato a ricorrere contro un atto dell’organo di cui fa parte, purché non abbia concorso in positivo a formare la volontà consiliare. Allo scopo, non è necessario che egli abbia espresso parere negativo, ma è sufficiente che non abbia partecipato né alla discussione né alla votazione della deliberazione stessa, anche se sia stato convocato alla seduta del Consiglio Comunale (Tar Lombardia-Brescia 7.3.2008 n. 214)”.

“RISPETTO IL TAR, MA…” Appresa la notizia, l’amministrazione comunale ha dato mandato ai propri legali di fare appello al Consiglio di Stato per ottenere la sospensiva della sentenza. “Per approfondire la questione abbiamo già chiesto alla Prefettura di Ascoli Piceno e al Ministero dell’Interno un appuntamento che abbiamo ottenuto per la prossima settimana”, spiega il sindaco Gaspari. “Rispettando il pronunciamento del Tar, non si può non ricordare che le scelte prese allora dall’amministrazione furono dettate soprattutto dal momento di assoluta incertezza normativa vissuta dal Governo centrale che ha messo in seria difficoltà migliaia di enti e milioni di cittadini in tutta Italia”.