SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Perché lo stoccaggio del gas nei depositi sotterranei? La domanda delle domande, in merito alla centrale di stoccaggio che dovrebbe sorgere in zona Agraria, a San Benedetto. Domande “alte” che per ora soprassediamo, preferendo “dare voce” alle ragioni normative citate da Gas Plus stessa nel suo “Quadro di riferimento programmatico“.

A scanso di equivoci, nella questione non si fa riferimento a stoccaggi strategici (da utilizzare in caso di emergenza e di crisi di approvvigionamento).

DIRETTIVA 98/30/CE “Con la direttiva il mercato comunitario del gas è stato liberalizzato, di conseguenza, per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento, eventuali difficoltà aventi l’effetto di ridurre l’approvvigionamento del gas potrebbero causare gravi perturbazioni all’attività economica della Comunità”.

“All’articolo 4 viene esplicitamente indicata, ai fini della sicurezza e della flessibilità, la possibilità che gli Stati membri, tenendo debitamente conto delle condizioni geologiche del loro territorio e della fattibilità economica e tecnica, adottino le misure necessarie ad assicurare che gli impianti di stoccaggio gas situati nel loro territorio che apportino il contributo idoneo ad ottemperare alle norme in materia di sicurezza all’approvvigionamento”.

DIRETTIVA 2003/55/CE Abroga la precedente e “introduce misure finalizzate ad avviare un processo di liberalizzazione progressiva della domanda per consentire a tutte le imprese di beneficiare dei vantaggi della concorrenza, a prescindere dalla loro dimensione, al fine di ridurre i prezzi, anche per i consumatori domestici (…) e di creare effettivamente un unico ed integrato mercato comune”. “In particolare la Direttiva indica i compiti dei gestori dei sistemi di trasporto, stoccaggio e/o del gas naturale e regola le modalità di accesso alle attività di stoccaggio”.

DECRETO LEGISLATIVO 164 DEL 23 MAGGIO 2000 “L’attività di stoccaggio in giacimenti è svolta in regime di concessione, di durata non superiore a venti anni (…) Il concessionario può usufruire di massimo 2 proroghe di 10 anni“. “Previsione di misure per incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione: dal 1° gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione è destinato ad un contributo ai titolari di concessione di coltivazione e di stoccaggio in misura non superiore al 40% dei costi documentati per l’effettuazione di studi, analisi, prove di iniezione volte ad accertare l’idoneità del giacimento all’attività di stoccaggio”.

DECRETO MINISTERIALE 9 MAGGIO 2011 “Criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio”.

DELIBERA 26/02 DELL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS Tra le altre cose si definisce “il riconoscimento alle imprese che gestiscono campi non ancora a regime e alle imprese che avviano il servizio di stoccaggio attraverso nuovi campi la facoltà di optare per la libertà tariffaria, al fine di incentivare l’approntamento di nuovi giacimenti di stoccaggio e di tipologie innovative di seguito”.

LEGGE 23 AGOSTO 2004 NUMERO 329 (legge Marzano): “Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in tema di energia”: “Al fine di assicurare la sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia l’articolo 17 prevede per i soggetti che investono (…) nella realizzazione (…) di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale (…) la possibilità di richiedere un’esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi per la capacità di nuova realizzazione”.