SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Cerf Pesca non deve chiudere e la sua situazione societaria, nonostante quanto sostenuto dal Comune (che ne è socio), è totalmente regolare. Lo ha detto il Tribunale di Ascoli lo scorso 9 dicembre, con una pronuncia del giudice Raffaele Agostini. Il Cerf Pesca (Consorzio europeo di ricerca e formazione sulle tecnologie della pesca marittima) ha sede a San Benedetto ed è una società pubblico-privata che si occupa fra le altre cose di promuovere banche dati e ricerche nel campo delle tecnologie di pesca e di commercializzazione dei prodotti ittici.

GASPARI DISSE: “MANCANO SOCI, CHIUDA” Fra aprile e maggio, in due istanze, il Comune di San Benedetto chiese al Tribunale di Ascoli di accertare se fossero sopraggiunti i motivi di scioglimento del consorzio. Per quale motivo? L’istanza del Comune sostenne che il numero di soci del consorzio era diventato inferiore al numero minimo di nove soci. Non solo, secondo l’istanza del Comune ci sarebbe anche stata la decorrenza del termine massimo di un anno senza che venisse ricostituito il numero minimo di soci.
L’istanza, e la sentenza del giudice Agostini lo dice chiaro e tondo, è “in parte inammissibile, è comunque infondata e per questo va respinta”.

I SOCI? MAI VENUTI MENO La verifica richiesta il Tribunale l’ha compiuta. E il Cerf Pesca ha dimostrato “l’infondatezza degli assunti di controparte mediante condivisibili osservazioni contenute nei propri scritti difensivi e soprattutto mediante pertinenti produzioni documentali”.
Quindi l’ente presieduto dal biologo Matteo De Carlo ha dimostrato di avere le carte in regola e di avere pieno diritto di continuare ad esistere.
Secondo il Tribunale, infatti, emergono a sostegno di questa ultima tesi una serie di documenti prodotti dal Cerf Pesca.
Ad esempio l’attestazione rilasciata nel gennaio 2009 dall’ufficio Revisioni della Unione Nazionale Cooperative Italiane.
E inoltre le copie dei verbali delle assemblee dei soci. Su questo punto, il Tribunale sottolinea come la presenza dei rappresentanti del Comune nelle assemblee e le autorizzazioni di accesso agli atti in favore del Comune stesso dimostrano che al socio pubblico del Cerf “non era certo impedita la conoscenza o la conoscibilità della vita sociale”. Nelle assemblee successive al 18 settembre 2009, comunque, il Comune è rimasto assente “per sua esclusiva scelta”.
Ma forse il motivo principale per cui l’istanza del Comune è stata respinta è proprio l’originale del “libro dei soci”. Qui il Giudice Agostini non lascia spazio a dubbi. Emerge infatti che “il numero minimo di nove soci non risulta mai venuto meno per un periodo di tempo superiore all’anno”. E il Cerf Pesca secondo il giudice ha dimostrato che ogni volta che dei soci uscivano dalla compagine venivano rimpiazzati nei tempi di legge. Ad esempio, secondo i verbali, il 15 giugno 2009 venivano considerati decaduti 4 soci in quanto morosi e due perché morosi e falliti. Ma fra il settembre 2009 e il maggio 2010 sono entrati sei nuovi soci. Il 12 giugno scorso, per giunta, ne entrava un altro, per cui i componenti del consorzio erano arrivati a dieci.

Il numero legale dei soci si è ricostituito il 20 maggio 2010 con la delibera di ingresso di cinque nuovi soci. La prima istanza del Comune è giunta in Tribunale un mese prima, il 27 aprile 2010. Le date parlano chiaro: quando il Comune ha presentato l’istanza, non era trascorso ancora un anno senza che venisse ripristinato il numero legale. La decadenza di sei soci, infatti, venne dichiarata il 15 giugno 2009. Dieci mesi prima dell’istanza del Comune.